Accesso civico “generalizzato” concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria

Art. 5, c. 2, D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e art. 1, c. 1, lett. 0a) della L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii.

Cos’è l’accesso civico generalizzato:

E’ il diritto di chiunque di accedere ai documenti, detenuti da ITS, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..

Come esercitare il diritto di accesso civico generalizzato:

La richiesta è gratuita, non necessita di alcuna motivazione e può essere presentata all’Ufficio Trasparenza di ITS, tramite:

– posta elettronica o pec istituzionale, ai seguenti indirizzi: info@its.bz.it; pec@pec.its.bz.it;

– posta ordinaria indirizzata a: ITS Srl, Via L. Zuegg 40, 39012 Merano (BZ);

– fax al n. 0473-498303.

A disposizione, in calce alla pagina, il modulo che può essere utilizzato, facoltativamente, per l’invio della richiesta di accesso; il suo mancato utilizzo non è motivo di diniego dell’istanza qualora la richiesta pervenuta contenga comunque le informazioni necessarie per il riscontro.

Procedimento:

Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati.

Se sono individuati soggetti controinteressati all’accesso, l’Ufficio Trasparenza provvede a dare comunicazione dell’istanza agli stessi.

Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso, trasmettendola all’Ufficio Trasparenza.

A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine del procedimento è sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso il termine, l’Ufficio Trasparenza provvede sulla richiesta di accesso.

In caso di accoglimento dell’istanza, l’Ufficio Trasparenza provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i documenti, oggetto dell’istanza stessa.

Qualora vi sia stato l’accoglimento della richiesta di accesso generalizzato nonostante l’opposizione del controinteressato, l’Ufficio Trasparenza è tenuto a darne comunicazione sia al richiedente, sia al controinteressato. In tal caso, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., i documenti richiesti non possono essere trasmessi all’istante prima che siano decorsi 15 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del controinteressato.

Istanza di riesame:

Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell’istanza di accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine precedentemente indicato (30 giorni dalla presentazione dell’istanza), ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di ITS, che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni.

Come presentare l’istanza di riesame:

L’istanza di riesame potrà essere inviata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di ITS, Matteo Filippi, tramite:

– posta elettronica all’indirizzo: anticorruzione@its.bz.it;

– posta elettronica o pec istituzionale, ai seguenti indirizzi: info@its.bz.it; pec@pec.its.bz.it;

– posta ordinaria indirizzata a: ITS Srl, Via L. Zuegg 40, 39012 Merano (BZ);

– fax al n. 0473-498303.

A disposizione, in calce alla pagina, il modulo che può essere utilizzato, facoltativamente, per presentare la richiesta di riesame al RPCT.

Il suo mancato utilizzo non è motivo di diniego dell’istanza qualora la richiesta pervenuta contenga comunque le informazioni necessarie per il riscontro; in tal caso sarà altresì opportuno che nell’“oggetto” dell’istanza sia riportata la dicitura: “Richiesta di riesame al RPCT (accesso civico generalizzato), ai sensi dell’art. 5, del D.lgs. n. 33/2013”, o equivalente.

Procedimento di riesame:

A seguito dell’istanza di riesame, il RPCT decide con provvedimento motivato entro 20 giorni dalla richiesta.

Se l’accesso civico generalizzato è stato negato o differito a tutela della protezione di dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia (art. 5-bis, comma 2, lett. a, del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e art. 29, comma 3, lett. a, del D.P.P. n. 4/2020), il RPCT, prima di provvedere, ne dà comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia al riguardo entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione del RPCT.

A decorrere dalla comunicazione del RPCT al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti 10 giorni.

 

Per ulteriori informazioni, si faccia riferimento al Regolamento integrato per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, diritto di accesso civico c.d. semplice, diritto di accesso civico c.d. generalizzato, adottato da ITS.

Moduli da scaricare:

Modulo di richiesta di accesso civico generalizzato
Documento pubblicato il 28/05/2020

Modulo di richiesta di riesame dell’istanza di accesso civico generalizzato
Documento pubblicato il 28/05/2020

Modulo di richiesta di riesame del controinteressato all’istanza di accesso civico generalizzato
Documento pubblicato il 28/05/2020

Informazioni- accesso civico generalizzato – formato aperto

Documento pubblicato il 28/05/2020

Ultimo aggiornamento 04/07/23