Segnalazione illeciti – Whistleblowing

La disciplina del c.d. ”whistleblowing”, introdotta nell’ordinamento al fine di contrastare eventuali fenomeni corruttivi nell’ambiente di lavoro, prevede una specifica tutela per il segnalante che voglia segnalare un illecito, in modo che questi possa agire senza il timore di subire conseguenze pregiudizievoli nei suoi confronti.
Per segnalante si intende: colui che è testimone di un illecito o di un’irregolarità sul luogo di lavoro e decide di fare una segnalazione a riguardo. Rientrano nella definizione di segnalanti i dipendenti a tempo determinato, indeterminato, gli stagisti, i dirigenti, gli amministratori, i collaboratori, i consulenti, i collaboratori di una impresa fornitrice di beni o di servizi.
Ai sensi dell’art. 54 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, e successive modifiche ed integrazioni, colui che intenda segnalare le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro con ITS s.r.l., può farlo utilizzando l’apposita piattaforma adottata da ITS s.r.l. in linea con quanto stabilito dalla normativa vigente e dalle Linee Guida dell’ A.N.AC. in materia.
La segnalazione deve riguardare esclusivamente condotte illecite e non potrà pertanto essere utilizzata dal segnalante per inviare rimostranze di carattere personale che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro.
Modalità di esercizio della segnalazione di atti illeciti
La segnalazione di condotte illecite può essere effettuata utilizzando l’apposita piattaforma informatica integrata web-based resa accessibile da ITS s.r.l. al seguente link: https://whistleblowing.its.bz.it a cui si rinvia per ogni ulteriore informazione sulle modalità di inoltro della segnalazione.
La piattaforma informatica permette di gestire le comunicazioni pervenute da parte del whistleblower con garanzia di riservatezza sia per quanto riguarda l’identità del soggetto segnalante sia per quanto riguarda il contenuto delle segnalazioni, le quali sono protette mediante misure di sicurezza e tecniche di cifratura idonee a garantirne la massima segretezza ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali.
Le segnalazioni saranno esaminate dal Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (R.P.C.T.) e dall’Organismo di Vigilanza (O.d.V.) i quali sono competenti a conoscere i fatti illeciti segnalati al fine di predisporre eventuali azioni volte a rafforzare le misure di prevenzione degli eventi di corruzione. La piattaforma consente in particolare al R.P.C.T. e all’O.d.V. di interloquire con il soggetto segnalante e di rendicontare lo stato di avanzamento dell’istruttoria, se avviata, nel rispetto di quanto indicato dalle Linee guida ANAC in materia e della normativa vigente.
Il nuovo canale informatico è a disposizione del Whistleblower con le seguenti caratteristiche:
  • rilascio al whistleblower di un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla ricezione; 
  • seguito alle segnalazioni ricevute;
  • riscontro alla segnalazione entro tre mesi dal ricevimento o entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
Vi invitiamo a leggere anche l’informativa privacy relativa al trattamento dei dati personali nel processo di Whistleblowing.
Ultimo aggiornamento: 31/01/2024

 

Ultimo aggiornamento 31/01/24